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Sez. 1, Sentenza n. 778 del 22/01/1993 (Rv. 480402 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480402-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità

La corresponsione dell'indennità ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per i danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica, è prevista dall'ordinamento in relazione ad un atto legittimo, e non quale risarcimento per fatto illecito. Pertanto, nella quantificazione del diritto all'indennità deve tenersi conto soltanto dell'effettiva diminuzione del valore del fondo (danno emergente), e non anche dei danni derivanti dal mancato reddito (lucro cessante), che può essere considerato ai fini di una reintegrazione solo nei limiti del sacrificio realmente subito.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)