Sez. 1, Sentenza n. 17507 del 20/02/2020 Cc. (dep. 09/06/2020) Rv. 279184 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE ACCESSORIE | Concessione o diniego di nulla osta al rilascio di passaporto - Competenza - Giudice dell’esecuzione - Esecuzione di condanna a pena pecuniaria - Sussistenza - Esecuzione di condanna a pena sostitutiva di pubblica utilità - Insussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE ACCESSORIE
Spetta al giudice dell'esecuzione, in applicazione analogica dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall'art. 3, lett. d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, esclusivamente nel caso di soggetti nei cui confronti debba eseguirsi una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo di costoro, ma non anche con riferimento a condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, giacché, prevedendo l'art. 58, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374, che questa debba considerarsi, per ogni effetto giuridico, pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, trova applicazione l'art. 10 della citata legge n. 1185 del 1967, a termini del quale, contro i provvedimenti di diniego di rilascio e di ritiro del passaporto emessi dalla competente autorità amministrativa, è alternativamente ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri o al tribunale amministrativo regionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 com. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 lett. D) CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 10, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)