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Sez. 1, Sentenza n. 1610 del 02/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 261999 - 01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE ACCESSORIE | Concessione o diniego di nulla osta al rilascio di passaporto - Competenza del giudice dell'esecuzione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261999-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE ACCESSORIE

Spetta al giudice dell'esecuzione, in applicazione analogica dell'art. 676, primo comma, cod. proc. pen., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall'art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185, solo nel caso di soggetti nei cui confronti si debba eseguire una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo di costoro, ma non anche con riferimento a condannati a pena detentiva, che comporta il divieto assoluto di ottenere il passaporto, poichè contro il ritiro del passaporto, l'art. 10 della legge citata consente, alternativamente, il ricorso al Ministro per gli affari esteri o al tribunale amministrativo regionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di inammissibilità del giudice dell'esecuzione in ordine ad istanza di autorizzazione a lasciare il territorio nazionale formulata da condannato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 10, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)