Sez. 2, Sentenza n. 13863 del 07/10/1986 Ud. (dep. 06/12/1986) Rv. 174540 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFETTI - RETROATTIVITÀ.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFETTI - RETROATTIVITÀ.*
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 9 del R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, ha effetto retroattivo sulla validità della sentenza e del giudizio di primo grado già concluso avanti al giudice ordinario. (contra mass n 167508, e giurisprudenza citata).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)