Sez. 3, Sentenza n. 659 del 19/11/1984 Ud. (dep. 19/01/1985) Rv. 167508 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME SULLA COMPETENZA PER MATERIA - IRRETROATTIVITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME SULLA COMPETENZA PER MATERIA - IRRETROATTIVITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme concernenti la Competenza per materia non spiega i suoi effetti qualora, anteriormente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sia stata emessa sentenza di primo grado, sicché la fase dell'impugnazione segue il suo corso, come prima della dichiarazione di incostituzionalità. Ciò, innanzitutto, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il momento della individuazione della Competenza è sempre e soltanto quello in cui il giudice viene investito del giudizio; poi, perché, ai sensi degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., la Competenza del giudice di secondo grado si determina esclusivamente in relazione a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (applicazione con riferimento alla sentenza 15 luglio 1983, n. 222 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 R.d. 20 luglio 1934, n. 1404 nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato). (Conf mass n 162885; (Conf mass n 164355; (Conf mass n 164949; (contra mass n 165593; (contra mass n 165412; (contra mass n 164684).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)