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Sez. 1, Sentenza n. 11787 del 11/12/1990 (Rv. 470107 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE DI ALCUNI LOCALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470107-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE DI ALCUNI LOCALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il potere del giudice della separazione di assegnare l'abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, al coniuge affidatario dei figli minori (art. 155 quarto comma cod. civ., nel testo fissato dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975 n. 151) include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze di detti figli e del genitore cui sono affidati, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco come autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione (nella specie, trattandosi del piano di un villino, che poteva con facilità essere reso indipendente dal resto della costruzione). (V 6570/86, mass n 448716; (V 3934/80, mass n 407827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)