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Sez. 1, Sentenza n. 6570 del 11/11/1986 (Rv. 448716 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448716-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 155 cod. civ. - secondo le modifiche apportate dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151 - ha accentuato e accresciuto i poteri discrezionali del giudice della separazione e, nel regolare con disposizione innovativa l'assegnazione della casa familiare "di preferenza" al coniuge cui sono affidati i figli, ha posto non una regola assoluta e inderogabile, ma una norma direttiva, rimettendone al giudice stesso l'applicazione discrezionale. Ne consegue che il giudice, non solo ha il potere di non effettuare quell'assegnazione, ove non necessaria o, comunque, non opportuna, ma anche quello di limitarla alla parte occorrente ai bisogni delle persone conviventi della famiglia, in analogia alla definizione del diritto di abitazione di cui all'art. 1022 cod. civ., ancorché di diversa natura (reale) e origine (negoziale) tenendo conto anche delle necessità di vita dell'altro coniuge in relazione alle possibilità di godimento separato ed autonomo dell'immobile. (V 878/86, mass n 444406; (V 5082/85, mass n 442399; (V 1198/84, mass n 433344; (Conf 3934/80, mass n 407827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)