Sez. L, Sentenza n. 973 del 18/02/1986 (Rv. 444492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ.*
Anche a seguito della sentenza n. 204 del 1982 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 legge 300 del 1970 nelle parti in cui viene esclusa la loro applicabilità al licenziamento disciplinare, ove essi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, resta ferma la distinzione fra licenziamento di tale natura, radicato nella disciplina contenuta nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge n. 604 del 1966, e licenziamento retto dalla residuale disciplina ex art. 2118 - al quale è espressamente assimilato il recesso dell'imprenditore ex art. 2110 cod. civ. per superamento del periodo di comporto - ed estraneo ad ogni addebito di natura disciplinare, con conseguente sua sottrazione all'operatività del citato art. 7, pure nel significato assunto dopo la detta sentenza. (V 66/84, mass n 432328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)