Sez. L, Sentenza n. 15300 del 13/10/2003 (Rv. 567438 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Preventivo esperimento del procedimento amministrativo - Condizione di procedibilità - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. stesso codice, nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)