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Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 21/11/2011 (Rv. 620577 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINE | Comune - Rappresentanza processuale - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Diversa previsione dello statuto comunale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620577-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINE

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - di prevedere l'autorizzazione della giunta stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)