Sez. L, Sentenza n. 4099 del 09/07/1985 (Rv. 441620 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI - TIROCINIO PRATICO PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO ATIPICO DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - INSUSSISTENZA - RITO ORDINARIO - APPLICABILITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI - TIROCINIO PRATICO PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO ATIPICO DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - INSUSSISTENZA - RITO ORDINARIO - APPLICABILITÀ.*
Il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, ai sensi degli artt. 74 e segg. del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), non integra un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, né un rapporto atipico di collaborazione rientrante nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., in quanto esso non si traduce in prestazioni dirette a procacciare utilità agli indicati enti o comunque a inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi, ma mira all'addestramento dei sanitari dei servizi ospedalieri, dietro corresponsione di un assegno privo della connotazione di corrispettivo ed inteso soltanto a sopperire alle necessità del tirocinante per il tempo necessario a fargli conseguire il titolo sufficiente per poter aspirare ad un rapporto d'impiego presso gli ospedali. Ne consegue che la controversia sulla quantificazione del cennato assegno non rientra nella Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, ma è soggetta al rito ordinario ed all'applicazione delle ordinarie norme di Competenza per valore. (V 1229/85, mass n 439342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)