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Sez. L, Sentenza n. 1229 del 13/02/1985 (Rv. 439342 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO CORRISPOSTO DAGLI ENTI OSPEDALIERI AI MEDICI DURANTE IL "TIROCINIO PRATICO" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439342-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO CORRISPOSTO DAGLI ENTI OSPEDALIERI AI MEDICI DURANTE IL "TIROCINIO PRATICO" - ESCLUSIONE.*

Il "tirocinio pratico" svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), non integra un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, né un rapporto atipico di collaborazione rientrante nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., in quanto esso non si traduce in prestazioni dirette a procacciare utilità agli indicati enti o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi, ma mira all'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso solo a sopperire alle necessità dei tirocinanti. Ne consegue che la controversia vertente sulla quantificazione di detto assegno - la quale, investendo posizioni di diritto soggettivo è devoluta alla giurisdizione ordinaria - è soggetta al rito comune, non rientrando in alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 409 cod. proc. civ. prevede il rito del lavoro, ed è regolata dalle ordinarie norme di Competenza per valore. (V 2586/84, mass n 434606; (V 5810/83, mass n 430671; (V 3850/83, mass n 428769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)