Sez. U, Sentenza n. 8962 del 02/12/1987 (Rv. 456271 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - ASSEGNI IN FAVORE DEI MEDICI TIROCINANTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - ASSEGNI IN FAVORE DEI MEDICI TIROCINANTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
L'assegno in favore dei medici tirocinanti presso gli enti ospedalieri, previsto dagli artt. 74 e segg. del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), in misura percentuale della retribuzione tabellare assicurata ai dipendenti ospedalieri dalla contrattazione collettiva (con inclusione quindi dell'indennità di aggiornamento e dell'indennità di servizio "a tempo pieno"), non è qualificabile come compenso di una prestazione lavorativa, né subordinata, né autonoma, ma integra un sussidio, riconducibile nella categoria delle "borse di studio", il quale è rivolto a consentire ai tirocinanti di far fronte alle loro esigenze materiali, nell'ambito di un'attività indirizzata soltanto all'addestramento nei servizi sanitari (senza che sia configurabile un contrasto con gli artt. 34 terzo comma e 97 della Costituzione, tenuto conto che l'assegnazione di borse di studio non è riservata allo stato, con esclusione degli enti pubblici, e che inoltre non pregiudica, anzi favorisce il buon andamento delle amministrazioni ospedaliere). Pertanto, la controversia inerente al riconoscimento ed alla quantificazione del suddetto assegno esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, e, investendo crediti predeterminati dalla legge, quindi posizioni di diritto soggettivo, spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 4099/85, mass n 441620; (V 4008/85, mass n 441528; (V 5331/80, mass n 409201).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 34, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)