Sez. U, Ordinanza n. 17935 del 24/07/2013 (Rv. 627255 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Requisiti - Contratto afferente l'acquisto di un terreno e l'obbligo di realizzarvi un impianto di recupero di rifiuti in vetro - Stipulazione, senza previo esperimento di gara pubblica, da parte di società partecipata, per una quota di maggioranza, da enti locali, ma con attività soggetta a rischio di impresa - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la carenza di entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, per l'attribuzione a quella esclusiva del giudice amministrativo, la controversia sull'asserita illegittimità di un "contratto di investimento" riguardante l'acquisto di un terreno e l'obbligo di realizzarvi un impianto di recupero di rifiuti in vetro - come tale non riconducibile alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture svolte da soggetti tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale - concluso, senza previo esperimento di gara pubblica, da una società per azioni, controllata per una quota di maggioranza da due comuni (peraltro non tenuti a ripianarne le perdite) quotata in borsa, con previsione statutaria di conseguimento di utili da distribuirsi anche ai soci privati e la cui attività è soggetta al rischio di impresa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 19, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 27, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)