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Sez. U, Ordinanza n. 8511 del 29/05/2012 (Rv. 622719 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Affidamento di appalti pubblici - Organismi di diritto pubblico - Obbligo della evidenza pubblica - Per tutte le attività comunque svolte da enti di diritto privato - Esclusione - Solo per le attività riguardanti settori interessati dalla esistenza di diritti speciali o esclusivi - Conseguenze sulla giurisdizione - Fattispecie in tema di Poste italiane e servizi "postamat".
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622719-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, indette da organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 e, ora, dell'art. 133, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., non sussiste per gli appalti riguardanti tutte ovvero l'insieme delle attività svolte dai medesimi organismi (secondo la cosiddetta teoria del "contagio") e, in particolare, per gli appalti inerenti alle attività industriali o commerciali svolte in regime di libera concorrenza ed accessibilità ai mercati, dovendo le regole di evidenza pubblica essere rigorosamente limitate alle attività volte a soddisfare bisogni generali di carattere non industriale o commerciale, in quanto direttamente interessate dalla esistenza di diritti speciali o esclusivi, dovendosi presumere che le residue attività del soggetto (di diritto privato), ancorché a partecipazione pubblica, vengano svolte nelle forme proprie del diritto comune. (Nella specie, relativa a procedura di aggiudicazione di forniture di "postamat" da parte di Poste italiane s.p.a., le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di settore liberalizzato e aperto alla concorrenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)