Sez. U, Sentenza n. 22317 del 30/09/2013 (Rv. 627521 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Realizzazione di infrastrutture necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti - Riconduzione all'art. 133, primo comma, lett. p), del d.lgs. n. 104 del 2010 - Esclusione - Pretesi danni causati dalla loro mancata realizzazione - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'espletamento dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti non costituisce essa stessa gestione di tale ciclo, non ricadendo, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma primo, lett. p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sicchè è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente il risarcimento di pretesi danni per la loro mancata costruzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)