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Sez. 5, Sentenza n. 21380 del 04/10/2006 (Rv. 593255 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione dell'atto impositivo per vizi formali - Successiva sostituzione dell'atto da parte dell'Amministrazione finanziaria - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Soccombenza virtuale - Configurabilità - Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005 - Condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio - Ammissibilità - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593255-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'impugnazione dell'atto impositivo, in quanto viziato sul piano formale (nella specie, per la mancata indicazione delle aliquote applicate al maggior reddito d'impresa accertato in sede di rettifica della dichiarazione), abbia provveduto alla sua sostituzione con altro atto idoneo a sanare il vizio tempestivamente fatto valere dal contribuente, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non esclude la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, onde la motivazione del giudice di merito, che legittimamente, sia pure in base al comma terzo di detta disposizione come successivamente riformulato a seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale, abbia condannato l'Ufficio a rifondere le spese sostenute dal contribuente, non è contraddittoria, ma pienamente coerente con la "ratio" della previsione legislativa, in tali sensi resa conforme a Costituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)