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Sez. 5, Sentenza n. 4744 del 03/03/2006 (Rv. 587552 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione del giudizio ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587552-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di annullamento in autotutela del contrastato avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prescritta dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. A detto provvedimento non osta l'eventualità - nella specie solo prospettata - di una successiva rimozione dell'annullamento in autotutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)