Sez. 5, Sentenza n. 634 del 13/01/2006 (Rv. 588673 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione del contribuente - Successivo annullamento, da parte dell'ufficio, dell'atto impugnato, in sede di autotutela - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso - Spese - Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005 - Compensazione "ope legis" - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora dopo la notificazione dell'impugnazione esperita dal contribuente in sede di legittimità, l'ufficio annulli in autotutela il contrastato atto, la Corte di cassazione, dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, può, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005), condannare la parte intimata al pagamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)