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Sez. L, Sentenza n. 64 del 07/01/2009 (Rv. 606381 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi indebitamente versati - Accreditamento ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957 - Condizioni - Esistenza dei presupposti per la costituzione di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Annullamento dei contributi a seguito di cancellazione dell'interessato dalla Camera di Commercio per il periodo di svolgimento di attività subordinata - Duplicazione contributiva - Accreditamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606381-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps, nonché di un rapporto di lavoro assicurabile. Ne consegue che tale accreditamento va escluso ove l'INPS abbia annullato i contributi della gestione commercianti a seguito della cancellazione dell'interessato dalla Camera di Commercio per il periodo in cui aveva svolto attività subordinata, con conseguente mera duplicazione della contribuzione (ed obbligo di restituzione di quelli indebitamente versati), dovendosi ritenere l'inesistenza, in detto periodo, di un valido rapporto di lavoro autonomo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)