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Sez. 1, Sentenza n. 9520 del 09/09/1995 (Rv. 493974 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO | Credito dell'appaltatore - Mancanza di liquidità sino alla sentenza che ne determina l'ammontare - Conseguenza - Decorrenza di interessi moratori prima della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493974-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO

Il credito dell'appaltatore per revisione prezzi diviene liquido ed esigibile solo con la sentenza che ne accerta la sussistenza e ne determina l'ammontare, sicché non possono spettare interessi moratori prima della liquidazione, che rende esigibile il pagamento, nemmeno quando il compenso revisionale costituisce parte del prezzo di un contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)