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Sez. L, Sentenza n. 18281 del 30/08/2007 (Rv. 599333 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza nell'appaltatore di un'organizzazione autonoma della prestazione di lavoro finalizzata ad un risultato produttivo autonomo - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie relativa al servizio di vigilanza, manovra, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello appaltato dalle Ferrovie dello Stato a società esterna - Ampliamento nel tempo dell'oggetto dell'appalto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599333-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Nella specie la S. C. ha censurato la sentenza della Corte di merito che, in materia di servizio di vigilanza, manovra, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello, appaltato dalle Ferrovie dello Stato a società esterna, aveva escluso l'interposizione ritenendo che per un successivo ampliamento dell'oggetto del contratto costituiva circostanza oggettiva da cui inferire l'esistenza di una propria struttura organizzativa imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)