Sez. L, Sentenza n. 12363 del 22/08/2003 (Rv. 566177 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza nell'appaltatore di un'organizzazione autonoma della prestazione di lavoro finalizzata ad un risultato produttivo autonomo - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie relativa al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltato dalle Ferrovie dello Stato a società esterna.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (fattispecie relativa al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltato dalle Ferrovie dello Stato ad una società esterna).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)