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Sez. U, Sentenza n. 15983 del 11/04/2006 Ud. (dep. 10/05/2006) Rv. 233423 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte di pubblico dipendente - Configurabilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale - Esclusione - Ragioni - Natura giuridica del cartellino marcatempo - Atto pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233423-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A.. (Fattispecie in cui gli imputati, pubblici dipendenti, si erano allontanati dal luogo di lavoro senza far risultare tale allontanamento, non dovuto a ragioni di servizio, attraverso la prescritta marcatura del cartellino).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)