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Sez. 6, Sentenza n. 36374 del 04/04/2014 Ud. (dep. 28/08/2014) Rv. 260615 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. - Termine per proporre impugnazione - Applicabilità del termine ordinario per i provvedimenti emessi in camera di consiglio - Sussistenza - Individuazione del "dies a quo" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260615-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)