Sez. 1, Sentenza n. 3728 del 25/02/2004 (Rv. 570478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Vizi o irregolarità - Effetti - Errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
I vizi dell'iscrizione a ruolo di una causa - pur potendo in alcuni casi inficiare la validità dell'iscrizione stessa, determinare violazione del diritto di difesa e, quindi, viziare il successivo corso del procedimento - ove si risolvano in un semplice errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, e ciò specialmente quando constino di un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non preclude, alla parte cui sia stato notificato l'atto di citazione in giudizio, di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria, la causa iscritta a ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)