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Sez. 1, Sentenza n. 3297 del 21/03/2000 (Rv. 534909 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Nota di iscrizione - Natura - Contenuto - Indicazione dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti - Omissione o irregolarità - Effetti.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534909-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

Nè gli artt. 164 e 168 cod.proc.civ., né l'art. 71 disp.att. cod.proc. civ., che disciplina il contenuto della nota di iscrizione a ruolo includendovi l'indicazione dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, per il caso di omissione o di irregolarità della stessa, ne comminano la nullità né a maggior ragione la comunicano all'atto introduttivo del giudizio, sul cui regime non spiega influenza alcuna: detta nota, infatti, è un atto amministrativo interno rivolto soltanto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto fra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice in modo che questi possa trattarla; sicché detto atto è assolutamente autonomo e richiede per il raggiungimento di tale scopo requisiti minimi, che dunque sussistono quando la nota, ancorché incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi (il cui controllo compete al cancelliere), sia comunque tale da consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito; ed a maggior ragione quando il procedimento venga assegnato al giudice, così raggiungendo lo scopo cui l'iscrizione a ruolo è preordinata ed escludendo qualsiasi nullità del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)