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Sez. 2, Sentenza n. 1012 del 17/02/1982 (Rv. 418870 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA E DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE SPECIFICA DELLA PRIMA - NECESSITÀ - RICOMPRENSIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA GENERICA IN QUELLA DI ADEMPIMENTO O DI RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DELLA PRIMA IN SEDE DI CONCLUSIONI DEFINITIVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418870-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA E DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE SPECIFICA DELLA PRIMA - NECESSITÀ - RICOMPRENSIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA GENERICA IN QUELLA DI ADEMPIMENTO O DI RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DELLA PRIMA IN SEDE DI CONCLUSIONI DEFINITIVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni costituisce una domanda eventuale e distinta rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, avendo per oggetto un bene diverso da quello che, nell'ipotesi di inadempienza, può essere alternativamente richiesto, a norma dell'art. 1453 cod. civ., con la domanda di adempimento o di risoluzione del contratto. Tale domanda, pertanto, deve essere specificamente formulata dall'attore, non essendo ricompresa in quella di adempimento o di risoluzione, con la conseguenza che è inammissibile ove sia formulata in Sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e sulla stessa non sia stato accettato il contraddittorio da parte del convenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)