Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/11/1998 (Rv. 520293 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Rinunzia all'adempimento - Presunzione di analoga rinunzia al risarcimento del danno - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
Qualora il datore di lavoro sia inadempiente relativamente ad un contratto preliminare condizionato per non essere addivenuto al contratto definitivo, il comportamento del promissario pur essendo idoneo a far ritenere, secondo l'accertamento fatto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, che il promissario aveva in modo concludente, implicitamente, manifestato la volontà di non voler più instaurare il rapporto di lavoro con il promittente, non consente di presumere, altresì, la rinunzia ad agire per il ristoro dei danni derivanti da quell'inadempimento; a seguito dell'inadempimento, infatti, sorge nel creditore il diritto alternativo di pretendere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il ristoro dei danni, senza che la rinunzia a pretendere l'adempimento possa costituire elemento presuntivo per ritenere altresì la rinunzia ad ottenere il risarcimento del danno (nel caso di specie il comportamento del promissario era consistito nell'aver accettato l'instaurarsi del rapporto di lavoro di analogo contenuto con altra società collegata del gruppo del promittente, e nell'aver promosso l'azione per ottenere l'assunzione dopo un prolungato arco di tempo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)