Sez. 2, Sentenza n. 2525 del 27/04/1981 (Rv. 413302 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - PORTATA - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 818 DEL 1965.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - PORTATA - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 818 DEL 1965.*
In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, l'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 - a differenza dell'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 - non limita la sospensione ai termini scadenti nel periodo compreso tra l'1 agosto ed il 15 settembre, ma dispone che in detto periodo, quale che sia la loro scadenza, restino sospesi tutti i termini processuali, i quali riprendono o iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (V 217/70, mass n 345029).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)