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Sez. 2, Sentenza n. 1255 del 14/02/1985 (Rv. 439360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DETERMINAZIONE DEL TERMINE PREDETTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DETERMINAZIONE DEL TERMINE PREDETTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - PORTATA.*

Ai fini della tempestività del ricorso per Cassazione occorre tenere conto, per la Determinazione del termine annuale di cui allo art. 327 cod. proc. civ., della norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la quale, a differenza dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965 n. 818, non limita la sospensione ai termini scadenti nel periodo compreso tra l'1 agosto e il 15 settembre, ma dispone che in detto periodo, quale che sia la loro scadenza, restino sospesi tutti i termini processuali, i quali riprendono o iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (V 5066/78, mass n 394825; (V 217/70, mass n 345029; (Conf 2525/81, mass n 413302; (Conf 1510/80, mass n 405065; (Conf 466/80, mass n 403842).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)