Sez. 2, Sentenza n. 3010 del 03/08/1976 (Rv. 381788 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE NON ESSENZIALE - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCANZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - PRELIMINARE DI VENDITA - RIFIUTO DI STIPULAZIONE DEL COMPRATORE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE NON ESSENZIALE - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCANZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - PRELIMINARE DI VENDITA - RIFIUTO DI STIPULAZIONE DEL COMPRATORE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Anche in difetto di termine essenziale e di diffida ad adempiere, l'inosservanza del termine puo costituire inadempimento di non scarsa importanza, e quindi causa di risoluzione del contratto, quando il ritardo ecceda ogni limite di tollerabilita, non potendo il tempo dell'adempimento essere rimesso all'arbitrio del soggetto obbligato. Pertanto, non e censurabile la sentenza di merito, che ha risolto un contratto preliminare di vendita per essersi il promittente compratore rifiutato di stipulare il contratto definitivo, quaranta giorni dopo la scadenza del termine convenuto, venticinque giorni dopo essere stato invitato per iscritto dal promittente venditore ad adempiere 'con cortese sollecitudiné, e dodici giorni dopo che, a cura di quest'ultimo, erano stati approntati tutti i documenti necessari. (V 2618/74, mass n 371069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)