Sez. 2, Sentenza n. 2618 del 05/10/1974 (Rv. 371069 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE NON ESSENZIALE - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCANZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE NON ESSENZIALE - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCANZA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Qualora risulti esclusa la essenzialita del termine dedotto in contratto e non sia stata intimata alcuna diffida ad adempiere, l'inosservanza del termine non essenziale puo costituire inadempimento di non scarsa importanza e, quindi, essere causa di risoluzione del contratto, solo quando il ritardo ecceda ogni limite di tollerabilita; limite da valutarsi, peraltro, dal giudice del merito secondo il suo insindacabile criterio e, comunque, con riferimento alla Rilevanza del termine (pur se inessenziale) nella economia del negozio e rispetto all'interesse dell'altra parte. (V 1190'72, mass n 357659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)