Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 07/02/2008 (Rv. 601234 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE | Litisconsorzio processuale - Automatica estensione della domanda al terzo chiamato "iussu iudicis" - Esclusione - Manifestazione espressa di volontà - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE
Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)