Sez. 3, Sentenza n. 641 del 10/04/1965 (Rv. 311213 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA AL TERZO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA AL TERZO - LIMITI.*
Il litisconsorzio meramente processuale e quello che si costituisce allorquando vi e chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui e ritenuta comune la controversià gli effetti di un tale litisconsorzio si limitano alla necessita della presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi del giudizio, e non consistono gia nella estensione automatica, senza espressa manifestazione di volonta della parte interessata, con il terzo, delle domande e conclusioni delle altre parti. Ne, a tal fine, puo ritenersi che la vaga e generica richiesta di una pronuncia in contraddittorio anche del terzo chiamato in causa possa equivalere ad espressa formulazione di domanda contro lo stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)