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Sez. 3, Sentenza n. 1267 del 11/02/1997 (Rv. 502348 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE | Funzioni - Prevenzione del pregiudizio derivante al terzo dagli effetti della sentenza resa fra le parti e del possibile contrasto fra giudicati - Conseguenze - Limiti soggettivi o oggettivi del giudizio - Allargamento - Violazione del divieto di pronunzia d'ufficio o di estensione del giudizio oltre i limiti segnati dalle parti - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502348-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE

La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice a norma dell'art. 107 cod. proc. civ, può mirare tanto ad evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti (nel qual caso non è necessario che le parti originarie propongano alcuna domanda nei confronti del chiamato, e l'allargamento dell'ambito del giudizio riguarda i soli limiti soggettivi dello stesso) quanto a prevenire la possibilità di giudicati contraddittori (inducendo chi agisce ad estendere in confronto del terzo la domanda, con conseguente allargamento dei limiti oggettivi del giudizio), ma in entrambe i casi, pur determinandosi in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione al principio della libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d'ufficio della domanda né sostituzione del giudice alla parti nell'estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli articoli 99 e 112 cod. proc. civ. che individuano nella domanda e nell'eccezione di parte i limiti dell'attività giurisdizionale. (Nella specie i giudici del merito in controversia avente ad oggetto risarcimento del danno da incidente stradale, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica dalla quale risultava il possibile coinvolgimento della società proprietaria del raccordo autostradale teatro del sinistro, ne avevano disposto la chiamata in causa, a distanza di otto anni dall'instaurazione della lite, espletando dopo la costituzione del chiamato un supplemento di indagine peritale, avente peraltro la consistenza di una nuova consulenza. La S.C. nel disattendere il motivo di ricorso con il quale la società denunziava l'inammissibilità della chiamata in causa, e - in termini ritenuti peraltro, dalla stessa S.C., generici - il pregiudizio derivante dall'espletamento della prima consulenza in sua assenza, ha enunciato il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 107 CORTE COST., Cod. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)