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Sez. 2, Sentenza n. 8847 del 28/06/2001 (Rv. 547812 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Istanza di ricusazione - Proposizione - Effetti - Effetto sospensivo del processo - Automaticità - Esclusione - Poteri del giudice "a quo".
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547812-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

L'effetto sospensivo della proposizione dell'istanza di ricusazione non è automatico, potendo il giudice "a quo" valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali, disporre la prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)