Sez. 2, Sentenza n. 5307 del 29/05/1998 (Rv. 515911 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Istanza - Proposizione - Effetti - Sospensione automatica del processo - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La presentazione della istanza di ricusazione del giudice non determina automaticamente ed "ipso iure" la sospensione del processo, sicché non è preclusa l'astensione ovvero la sostituzione del giudice ricusato, né è illegittima la nomina e costituzione del nuovo giudice designato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)