Sez. U, Sentenza n. 5729 del 19/04/2002 (Rv. 553886 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Proposizione - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Procedimento disciplinare a carico di avvocati - Sussistenza - Estensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Anche nel procedimento disciplinare a carico di avvocati vale il principio per cui l'effetto sospensivo della proposizione dell'istanza di ricusazione non è automatico, potendo l'organo innanzi al quale l'istanza viene proposta valutarne l'ammissibilità e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali, disporre la prosecuzione del procedimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 49, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)