Sez. 5, Sentenza n. 18902 del 16/09/2011 (Rv. 619078 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Ricorso al metodo induttivo - Condizioni - Incompletezza, falsità o inesattezze degli elementi indicati nella dichiarazione - Alterazione di bolle d'accompagnamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte dirette, l'utilizzazione del metodo induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria, ex art. 39, secondo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è consentita ogni qual volta si sia in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, come nel caso di constatata falsificazione di bolle di accompagnamento, posta in essere al fine di occultare l'omessa fatturazione di acquisto di merci. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto efficacia probatoria, ai fini dell'accertamento induttivo, alla sentenza di patteggiamento relativa all'alterazione delle bolle di accompagnamento).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)