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Sez. 5, Sentenza n. 11680 del 05/08/2002 (Rv. 556626 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Ricorso al metodo induttivo - Condizioni - Incompletezza, falsità o inesattezze degli elementi indicati nella dichiarazione - Fattispecie - Falsificazione di bolle d'accompagnamento - Ricorrenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556626-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte dirette, l'utilizzazione del metodo induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria, ex art. 39, secondo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è consentita ogni qual volta si sia in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, come nel caso di constatata falsificazione di bolle di accompagnamento, posta in essere al fine di occultare l'omessa fatturazione di acquisto di merci (nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in presenza di tale falsificazione, la ricorrente non avesse alcun interesse a dedurre la violazione della norma dettata dall'art. 39 lamentando che l'accertamento induttivo non poteva essere giustificato dalla mancata produzione dei registri obbligatori richiesti dall'ufficio finanziario con questionario).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)