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Sez. 3, Sentenza n. 10129 del 02/08/2000 (Rv. 539067 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539067-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art., 345, primo comma cod.proc.civ., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)