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Sez. 6, Sentenza n. 4080 del 23/02/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214153 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Diversa qualificazione del fatto a opera del giudice con la sentenza - Superamento della competenza per materia del giudice procedente - Conseguenze - Fattispecie in tema di millantato credito.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214153-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

Deve essere annullata la sentenza di primo grado che dia al fatto una definizione giuridica più grave se essa superi la competenza per materia del primo giudice. In tal caso, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso, la pronuncia relativa può essere emessa dalla Corte di cassazione. (Nella specie, contestato il reato di millantato credito tentato, il pretore aveva condannato l'imputato per il reato di millantato credito consumato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)