Sez. 6, Sentenza n. 48390 del 09/12/2008 Ud. (dep. 30/12/2008) Rv. 242422 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Sentenza emessa in primo grado dal tribunale in composizione monocratica - Riqualificazione del fatto in appello - Attribuzione del reato, per effetto della riqualificazione, al tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)