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Sez. 5, Sentenza n. 10730 del 20/02/2007 Ud. (dep. 14/03/2007) Rv. 236069 - 01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Sentenza emessa in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica - Riqualificazione del fatto in cassazione - Attribuzione del reato, per effetto della riqualificazione, al tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236069-01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE

Nel caso in cui in sede di legittimità sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa qualificazione giuridica, per effetto della quale rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)