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Sez. L, Sentenza n. 1338 del 26/02/1980 (Rv. 404862 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404862-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere conferito al giudice dall'art 432 cod proc civ di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, puo essere esercitato ogni volta che il giudice del merito rilevi l'obiettiva impossibilita di una certa Determinazione quantitativa della somma dovuta alla stregua degli elementi di natura contrattuale acquisiti al processo. Il ricorso all'equita non e censurabile in Sede di legittimita quando lo stesso giudice dimostri, con valutazione logica e corretta, di avere valutato, sia pure implicitamente, tale obiettiva impossibilita. (V 4514/79, mass n 401018; (V 4443/78, mass n 394103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)