Sez. L, Sentenza n. 4514 del 03/08/1979 (Rv. 401018 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
La "valutazione equitativa delle prestazioni", prevista, nel nuovo rito delle controversie di lavoro, dall'art 432 cod proc civ, consente al giudice del merito di liquidare, secondo equita, il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, sempreche indichi con adeguata motivazione i criteri adottati e l'iter logico seguito, e non anche, pertanto, di determinare equitativamente la quantita di una prestazione (nella specie, lavoro straordinario), non accertata e non accertabile nella sua effettiva consistenza. (V 4443/78, mass n 394103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)