Sez. 1, Sentenza n. 12574 del 22/11/1991 (Rv. 474738 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Della paternità naturale - Art. 269, ultimo comma, cod. civ. - Disciplina - Contenuto - Onere di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, della esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento - Previsione - Esclusione - Regola generale del libero convincimento del giudice - Deroga - Previsione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non impone, in ogni caso, di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell' esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, ma pone soltanto una deroga alla regola generale del libero convincimento del giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando detti dati ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 270, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 270, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)