Sez. 1, Sentenza n. 7193 del 05/08/1997 (Rv. 506411 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prova della paternità naturale fondata su elementi presuntivi, quali in particolare la "fama" e il "tractatus" - Ammissibilità - Dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità il nuovo testo dell'art. 269 cod. civ. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consentendo che quella prova possa esser anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la "fama" e il "tractatus". Per contro ai fini della prova anzidetta non assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali e fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)