Sez. 4, Sentenza n. 3659 del 16/12/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 213143 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Cassazione - Rigetto o inammissibilità del ricorso - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese - Legittimità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Nell'ipotesi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione di imputato minorenne, non costituendo la relativa statuizione una "sentenza di condanna", non si applica la disposizione di cui all'art. 29 D.L.G. N. 272 del 1989, che è norma eccezionale non estensibile oltre l'ipotesi ivi contemplata, cioè quella della sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)